Rovigo, 13.04.2023
Al fine di garantire una corretta ricezione e successivo rilascio della documentazione nei tempi previsti, l’Ufficio Passaporti di Rovigo ha predisposto alcune informazioni utili.
Le istanze di rilascio passaporto, nonché le dichiarazioni di accompagnamento in via ordinaria, si possono presentare previo appuntamento mediante il sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.
Si rammenta che, a norma dell’articolo 6 della L. 1185/67 il Passaporto può essere richiesto alla Questura solo dai residenti nella provincia di Rovigo, ovvero dai soggetti ivi domiciliati o dimoranti; in tale caso il domicilio o la dimora deve essere comprovata da idonea documentazione.
Per il rilascio del passaporto è indispensabile che ogni utente si presenti allo sportello nel giorno e nell’ora previsti con: documento di identità e copia del medesimo, contributo amministrativo di € 73,50 e versamento mediante bollettino postale di € 42,50 sul C/C67422808 da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici postali.
In caso di comprovate esigenze per motivi di lavoro, salute, studio o turismo è possibile ottenere il rilascio del passaporto attraverso la procedura d’urgenza mediante l’invio all’indirizzo pec dipps173.00n0@pecps.poliziadistato.it della richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione comprovante l’urgenza.
L’interessato sarà contattato telefonicamente (è necessario quindi indicare un numero telefonico) o tramite mail per concordare un appuntamento. Per quanto riguarda i tempi di rilascio, si rammenta che il passaporto viene rilasciato nei termini di legge di 15 giorni (tranne i casi che prevede la proroga di altri 15) e vengono consegnati, previa comunicazione (telematica), allo sportello “Passaporti” dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 12:00; lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Si consiglia gli utenti di consultare frequentemente l’agenda online in quanto la stessa viene periodicamente implementata di nuove disponibilità di appuntamenti allo sportello.
Per coloro che detengono armi comuni da sparo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del R.D. 18.06.1931 nr. 773, come novellato dall’art. 3, comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 10.08. 2018 nr. 104, i detentori di armi comuni da sparo privi della licenza di porto d’armi o con licenza di porto d’armi scaduta di validità, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro della salute di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 26.10.2010 nr. 204, sono tenuti a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’art. 35, comma 7, del Regio Decreto sopra specificato, attestante il possesso dei requisiti psicofisici, consegnandola all’Ufficio ove sono state denunciate le armi.
Tale certificato viene emesso dal settore medico legale delle Aziende Sanitarie Locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo dei Vigili del Fuoco, previa esibizione del certificato anamnestico rilasciato dal medico di base. La mancata presentazione del certificato medico può comportare il ritiro cautelativo delle armi e munizioni detenute e la conseguente segnalazione al Prefetto per l’emissione del divieto detenzione armi ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.
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